Art. 7.
(Rettificazione di attribuzione del genere).

      1. La rettificazione di attribuzione del genere è eseguita in forza di sentenza del giudice di pace che attribuisce all'istante un genere sessuale diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, previo rilascio del CPRG da parte della CR. Il giudice di pace competente è quello nel cui territorio si trova il luogo di residenza della persona interessata.
      2. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del genere, il giudice di pace ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.